Art. 9.
(Conferenza nazionale dei garanti dei diritti dei minori).

      1. È istituita, con sede presso l'Autorità garante, la Conferenza nazionale dei garanti dei diritti dei minori, di seguito denominata «Conferenza nazionale».
      2. Della Conferenza nazionale fanno parte l'Autorità garante, che la convoca e la presiede ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera r), i garanti regionali e le analoghe autorità regionali e locali istituite e comunque denominate, aventi analoghe finalità.